Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni svolgono le funzioni di polizia municipale. A tale fine deve essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale con pari condizioni giuridico-economiche ed operative rispetto alle altre Forze di polizia».